Venerdi, 19 Aprile 2024
 



Invalidità e Rivedibilità


Misure per mancata attuazione Legge n°80 del 09 Marzo 2006

Senato della Repubblica: Richiesta - Atti
Camera dei Deputati: Richiesta - Atti

(semplificazione degli accertamenti sanitaria)
La legge n.80 del 9 marzo 2006 ha introdotto una serie di novità sul tema dell'invalidità civile. In particolare, l'art. 6 comma 3 fa riferimento alle visite di rivedibilità o controllo e prevede che i cittadini a cui è stato riconosciuta l'indennità di accompagnamento o di comunicazione e sia affetto da patologie o menomazioni ingravescenti o stabilizzate, non devono essere più sottoposti a visita di accertamento e revisione. Con il Decreto 2 agosto 2007
[1] il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero della Salute hanno individuato l' elenco di 12 condizioni patologiche (revisionabile ogni anno) rispetto alle quali sono escluse visite di controllo. La procedura deve essere effettuata d'ufficio!!! Senza oneri o "incombenze" per il cittadino. Una nota del Ministro della Salute
[2] prima, seguita da una recente circolare dell'INPS
[3] ha finalmente chiarito e puntualizzato le modalità che le ASL e gli uffici INPS devono seguire per evitare che la visita di revisione diventi non solo un inutile aggravio per il cittadino, ma generi a questi enormi difficoltà economiche a causa della sospensione dell'assegno. Fino a non molto tempo fa, infatti, sulle modalità di attuazione del Decreto vigeva molta confusione ed i cittadini non sapevano come comportarsi. E' l'INPS a dover avviare la procedura di verifica ed ad occuparsi dell'intero iter. L' INPS, infatti, è tenuto a richiedere alle ASL gli elenchi dei cittadini beneficiari di indennità di accompagno e di comunicazione, e la relativa documentazione. Dovrà poi redigere un verbale in cui risulterà il diritto o meno del cittadino all'esenzione da qualunque altra visita di revisione. Dovrà restituire i fascicoli, corredati di verbale alle Asl, e comunicare al cittadino ritenuto esonerato, che non sarà più chiamato a visita.
Ciò avverrà sia per coloro ai quali è stato riconosciuto il diritto all' accompagno e/o all' indennità di comunicazione, sia per coloro ai quali sia stata richiesta ulteriore visita presso la commissione di verifica.
Come tutelarsi
Nel caso in cui risulti difficoltoso ricevere informazioni sull'iter che la propria ASL e l'INPS stanno seguendo per esonerare coloro i quali sono affetti da quelle patologie individuate nell'elenco e si vuole conoscere a che punto si trova la pratica,

scarica modulo.

[1] Decreto attuativo 2 agosto 2007 G.U. n. 225 del 27 settembre 2007

[2] Nota Ministero del lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento prevenzione e Comunicazione - Dir. Gen. Prevenzione Sanitaria - Ufficio VII dell'EX Ministero della Salute. 30 maggio 2008

[3] messaggio INPS 3 giugno 2008, n. 12727.

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